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Scritto Sabato 21 novembre 2009 alle 12:05

Acqua: la Consulta boccia l`obbligo di separazione gestione/erogazione

Sulla base del ricorso presentato nel 2006 dal Governo Prodi, la Corte Costituzionale ha bocciato la parte della legge regionale sull`acqua del 2006 che obbliga(va) alla separazione tra gestione ed erogazione!
Un obbligo che era stato contrastato dalla proposta di referendum abrogativo sostenuto da 144 Comuni lombardi e che nel 2009 aveva portato alla modifica della legge regionale.
Nel concreto la sentenza di fatto boccia i Piani d`Ambito e le delibere di alcuni ATO che nel periodo 2006-2008 avevano adottato il principio della separazione gestione/erogazione. Tra questi gli ATO di Como, Cremona, Lecco, Pavia, Varese e provincia di Milano.
In particolare la sentenza pone le premesse per l`annullamento della gara per l`erogazione per l`ATO di Pavia, la cui apertura è stata definita ad ottobre 2009 (scadenza del bando gennaio 2010).
Si tratta dunque di una vittoria a difesa dell`acqua pubblica in Lombardia, che da Pavia deve essere estesa a tutti i territori.

Di seguito un estratto della sentenza delle Corte Costituzionale:

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l`illegittimità costituzionale dell`art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26

.........
L`art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, nel testo novellato dall`art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 18 del 2006, prescrive che: «L`Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l`attività di gestione delle reti dall`attività di erogazione dei servizi. .......»

.........

Stabilito che la disciplina statale di settore non consente la separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato, resta da chiarire che tale principio risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.). Infatti, le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l`evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117.


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