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Scritto Marted́ 18 maggio 2010 alle 19:53

Lucia Codurelli: ecco la nostra proposta sulla previdenza ai ``politici``

Lecco

Pensioni: Pd, nessun vitalizio, Comuni e Province
non possono essere datori di lavoro in nero

 

18 maggio 2010

“La nostra proposta di legge è tesa a dare garanzie agli eletti come sindaci o assessori disoccupati nei consigli comunali e provinciali: non chiede vitalizi o pensioni regalate di nessun genere e siamo certi che, se spiegato bene, il suo contenuto non avrebbe suscitato nessun clamore. Semplicemente pensiamo che i Comuni e le Province non possano essere datori di lavoro in nero”. Lo affermano i deputati del Pd Maria Luisa Gnecchi, Oriano Giovannelli e Lucia Codurelli dopo aver letto l’articolo “Un vitalizio per tutti i politici, la proposta c’è e va avanti…” di Antonello Caporale nel quale si attribuisce a loro la proposta di dare una pensione di fine carriera agli eletti nei consigli comunali e provinciali.

“Attualmente – spiegano i tre deputati - Comuni e Province pagano i contributi providenziali per i lavoratori dipendenti eletti in aspettativa oppure, quando si tratta di lavoratori autonomi, pagano una cifra forfettaria definita con un decreto ministeriale. Noi abbiamo avanzato una proposta di legge per coprire la situazione previdenziale di chi, essendo disoccupato, studente o casalinga al momento della propria elezione a sindaco o assessore, si troverebbe a percepire uno stipendio da parte dell’amministrazione ma come un lavoratore in nero senza contributi. Quindi, nessuna follia della casta, chiediamo solo legalità”.

In allegato interrogazione dalla quale è scaturito il progetto di legge
ATTO CAMERA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02050

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 242 del 09/11/2009

Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/11/2009

Elenco dei co-firmatari dell`atto

Nominativo co-firmatario

Gruppo

Data firma

GNECCHI MARIALUISA

PARTITO DEMOCRATICO

04/11/2009

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Ministero destinatario: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Stato iter:

CONCLUSO il 10/12/2009

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO

10/12/2009

Resoconto

VIESPOLI PASQUALE

SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

REPLICA

10/12/2009

Resoconto

GNECCHI MARIALUISA

PARTITO DEMOCRATICO





Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/11/2009
DISCUSSIONE IL 10/12/2009
SVOLTO IL 10/12/2009
CONCLUSO IL 10/12/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02050

presentata da

LUCIA CODURELLI
lunedì 9 novembre 2009, seduta n.242

CODURELLI e GNECCHI. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere - premesso che:

in data 14 giugno 2004 Livio Bonacina viene eletto sindaco del comune di Galbiate in provincia di Lecco e comunica al proprio datore di lavoro, presso il quale era stato assunto nel corso dell`anno 2000, di voler godere di una aspettativa non retribuita per tutta la durata dell`incarico pubblico e, a decorrere da tale data, gode del versamento della contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa con oneri a carico del comune come previsto dalle normative vigenti decreto legislativo n. 276 del 2000 e circolare INPS 119 del 22 giugno 2000);

in data 8 giugno 2009 viene rieletto per il secondo mandato di sindaco presso lo stesso comune;

la retribuzione del lavoratore presso l`azienda era inferiore alla indennità per l`espletamento dell`incarico da sindaco;

nel corso dell`anno 2009 la suddetta azienda fallisce ed in data 30 giugno 2009 licenzia il Bonacina;

in data 1o luglio 2009 il lavoratore presenta all`INPS domanda di inserimento nelle liste di mobilità e chiede di poter godere della contribuzione figurativa;

a tutt`oggi la sede provinciale INPS di Lecco non è ancora stata in grado di confermare o negare il diritto all`accredito della contribuzione figurativa;

con messaggio dell`INPS n. 16920 del 28 gennaio 1999 si è previsto che in favore dei lavoratori che rivestono cariche pubbliche elettive o sindacali deve essere riconosciuta la possibilità di cumulare l`indennità di mobilità con l`indennità e/o i gettoni percepiti per l`espletamento degli incarichi in questione nei limiti stabiliti dall`articolo 9, comma 9, della legge n. 223/1991, e cioè «nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità. Resta, comunque, fermo il diritto all`accredito della contribuzione figurativa conseguente all`indennità»;

essendo la retribuzione percepibile al momento del collocamento in mobilità inferiore alla indennità percepita per l`incarico da sindaco, il lavoratore non ha diritto né a tutta né a parte dell`indennità di mobilità. Tuttavia, sarebbe da considerarsi illegittimo un diniego della contribuzione figurativa solo perché con reddito di «provenienza» più basso (non concedere la contribuzione figurativa in caso di indennità da sindaco superiore alla retribuzione di provenienza e viceversa concederla nel caso contrario comporterebbe una discriminazione in capo al sindaco con retribuzione di provenienza più bassa rispetto ad un collega nella stessa situazione ma con retribuzione di provenienza più alta e quindi con diritto all`integrazione della mobilità ed alla conseguente contribuzione figurativa);

del resto se ci si soffermasse sull`interpretazione letterale del messaggio INPS n. 16920 del 28 gennaio 1999, si noterebbe come debba considerarsi «comunque, fermo il diritto all`accredito della contribuzione figurativa conseguente all`indennità» senza però specificare quale indennità (se di mobilità o percepita per l`espletamento degli incarichi elettivi). Si ritiene che tale formulazione non debba essere intesa come una dimenticanza degli estensori ma piuttosto che gli stessi volessero stabilire l`accredito contributivo al sussistere anche della sola indennità per cariche elettive e/o sindacali. Diversamente avrebbero potuto semplicemente aggiungere «di mobilità», aggiunta che invece hanno puntualmente operato solo qualche riga più sopra a proposito dell`indennità ma non dopo a proposito della contribuzione figurativa;

negare la contribuzione figurativa costituirebbe l`introduzione di un ostacolo al fondamentale principio che la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato: se il sindaco si dimettesse dalla carica pubblica godrebbe della contribuzione figurativa;

il lavoratore e la sua azienda, nel corso degli anni, hanno versato aliquote contributive composte dallo 0,30 per cento per il diritto ai benefici della cosiddetta mobilità ed all`atto della messa in mobilità pagano il cosiddetto contributo d`ingresso. Da ciò consegue poi il diritto ai benefici della mobilità, ancorché mitigati dai suddetti vincoli di cumulo che però non dovrebbero incidere sulla contribuzione figurativa;

l`istituto della mobilità ha una duplice funzione: garantire un reddito per un determinato periodo ai lavoratori coinvolti e, per lo stesso periodo, garantire una copertura contributiva; non si capisce per quale ragione, in presenza di una garanzia (il reddito), l`INPS non dovrebbe comunque assicurare l`altra (la contribuzione): l`INPS dovrebbe cogliere con favore tali situazioni che comunque corrispondono ad un parziale risparmio per le proprie casse ed evitare, mantenendo una interpretazione difforme, di provocare 2 insperabili conseguenze: indurre l`amministratore locale ad abbandonare l`incarico pur di avere certezza contributiva e violare i principi della Repubblica -:

quali siano le ragioni per cui la sede provinciale INPS di Lecco non abbia ancora concesso o negato il diritto all`accredito della contribuzione figurativa, ponendo il sindaco in una preoccupante situazione di incertezza per il proprio futuro;

laddove emergesse che il titolare di carica di amministratore locale - qualora licenziato nel corso del mandato, o se al momento dell`assunzione della carica non è un lavoratore dipendente o autonomo - non abbia diritto alla contribuzione figurativa ai fini previdenziali e assicurativi, se non ritenga che si determini una situazione di ingiustificata discriminazione che può compromettere la condizione previdenziale di detti amministratori locali;

quali iniziative intenda adottare, anche di carattere normativo, al fine di risolvere la situazione evidenziata in premessa che certamente riguarda una consistente pluralità di casi analoghi. (5-02050)

RISPOSTA DEL GOVERNO

 

5-02050 Codurelli: Su un caso di natura previdenziale di competenza della sede INPS di Lecco.

Con riferimento all`interrogazione presentata dall`onorevole Codurelli, sulla base dei dati informativi forniti dai competenti uffici dell`Amministrazione che rappresento, dall`Inps e dal Ministero dell`interno, faccio presente quanto segue.
Nel caso di specie, al lavoratore di che trattasi, in aspettativa in quanto eletto sindaco, non è stata riconosciuta, a seguito dell`iscrizione nelle liste di mobilità, la corresponsione della relativa indennità in quanto incumulabile con gli emolumenti, di importo superiore, connessi alla carica.
È opportuno precisare che la problematica relativa al riconoscimento del diritto all`indennità di mobilità ed alla contribuzione figurativa in favore di coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o sindacali è stata regolata dall`Inps con messaggio n. 16920 del 28 novembre 1999.
In tale sede è stato precisato che «... ai lavoratori in questione deve essere riconosciuta la possibilità di cumulare l`indennità di mobilità con l`indennità e/o i gettoni percepiti per l`espletamento degli incarichi in questione nei limiti stabiliti dall`articolo 9, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e cioè nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, fermo restando in ogni caso il diritto alla contribuzione figurativa conseguente all`indennità di mobilità stessa».
L`Inps, nel merito ha chiarito che, qualora in applicazione dei criteri di cumulo sopra enunciati non debba essere corrisposta nessuna somma a titolo di indennità di mobilità, il «diritto» al trattamento economico di mobilità non si estingue ma rimane semplicemente «quiescente», tanto che qualora l`interessato si dimettesse dalla carica elettiva avrebbe diritto a percepire interamente l`indennità di mobilità.
Occorre quindi tenere ben distinti i due aspetti del diritto alla percezione dell`indennità economica in una determinata misura da quello alla copertura figurativa del relativo periodo di mobilità, diritto quest`ultimo che deve essere garantito «in ogni caso».
L`Istituto ha, quindi, concluso che, indipendentemente dalla misura dell`indennità di mobilità che l`interessato percepisce - e quand`anche tale somma sia pari a zero - deve comunque essere riconosciuta, ai relativi periodi di mobilità, una copertura figurativa di valore pari alla retribuzione presa in considerazione ai fini del calcolo dell`indennità di mobilità.
L`Inps ha, infine, reso noto di avere fornito alla sede provinciale di competenza tutte le istruzioni necessarie ai fini della corretta applicazione del messaggio n. 16920 del 28 novembre 1999 su indicato.

REPLICA

 

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell`interrogazione in titolo, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, si riserva di utilizzare i chiarimenti testé acquisiti anche nei riguardi della sede provinciale INPS di Lecco, in vista della concessione del diritto all`accredito della contribuzione figurativa al soggetto citato nell`atto di sindacato ispettivo, che riveste la carica di sindaco di un comune. Fa notare, tuttavia, che la questione descritta nell`interrogazione in titolo trascende il caso singolo, andando ad interessare in termini più estesi l`interpretazione della normativa vigente in materia di riconoscimento della contribuzione previdenziale in favore di soggetti chiamati a rivestire cariche pubbliche elettive. Osserva, in particolare, che il problema si pone con riferimento ai soggetti che, una volta divenuti amministratori locali, risultino privi di un rapporto di lavoro, soprattutto nel momento in cui non viene più corrisposto il trattamento economico di mobilità: in tal senso, il soggetto eletto o nominato a cariche pubbliche, pur percependo gli emolumenti per l`espletamento degli incarichi in questione, rischia di non vedersi riconosciuta la contribuzione previdenziale. Ricorda, peraltro, di avere presentato, su tale tematica più complessiva, una apposita proposta di legge, sottoscritta anche da altri rappresentanti del suo gruppo, di cui auspica una sollecita calendarizzazione, affinché si possa avviare al più presto una discussione approfondita sull`argomento.



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